Articolo 122 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 121Articolo 123
Versione
9 febbraio 1957
Art. 122. (Effetti della riapertura del procedimento)

Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 121 la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione gia' inflitta.
All'impiegato gia' punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non puo' essere inflitta una sanzione piu' grave di quella gia' applicata.
Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare.
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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