Articolo 70 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 69Articolo 71
Versione
9 febbraio 1957
Art. 70. (Cumulo di aspettative)

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermita' non puo' superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.
Per motivi di particolare gravita' il Consiglio di amministrazione puo' consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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