Articolo 89 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 88Articolo 90
Versione
9 febbraio 1957
Art. 89. (Reintegrazione dell'impiegato prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare)

Le disposizioni dell'art. 88 si applicano all'impiegato destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo all'impiegato punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito.
Il comma precedente e' applicabile anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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