Articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
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9 febbraio 1957
Art. 65. (Divieto di cumulo di impieghi pubblici)

Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.
I capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto la loro personale responsabilita', a riferire al ministro competente, il quale ne da' notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale.
L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125, alla data di assunzione del nuovo impiego.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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