Articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 81Articolo 83
Versione
9 febbraio 1957
Art. 82. (Assegno alimentare)

All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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