Articolo 109 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 108Articolo 110
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9 febbraio 1957
Art. 109. (Facolta' del funzionario istruttore e del consulente)

Il funzionario istruttore, nel corso delle indagini, puo' sentire senza giuramento testimoni e periti, compresi quelli indicati dall'impiegato e puo' avvalersi all'uopo della cooperazione di altri uffici della stessa o di altre amministrazioni.
Il consulente, oltre a svolgere le particolari indagini affidategli dall'istruttore, ha facolta' di assistere alla assunzione di ogni mezzo di prova e di proporre al funzionario istruttore domande da rivolgersi ai testimoni ed ai periti.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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