Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 15Articolo 17
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9 febbraio 1957
Art. 16. (Dovere verso il superiore)

L'impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni o mansioni.
Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, l'impiegato rilevi difficolta' od inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per l'organizzazione o lo svolgimento dei servizi, deve riferirne per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la difficolta' o l'inconveniente. Parimenti per via gerarchica deve essere inoltrata ogni altra comunicazione od istanza dell'impiegato.
Tuttavia l'impiegato ha diritto di consegnare al proprio superiore pieghi suggellati diretti al ministro, esclusivamente per questioni personali di particolare gravita' e delicatezza attinenti al rapporto d'impiego.
Tali pieghi devono essere inoltrati d'ufficio senza indugio.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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