Articolo 16 del Decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429
Articolo 15Articolo 17
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14 luglio 1982
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8 agosto 1982
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15 febbraio 1983
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17 luglio 1986
Art. 16.
Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa e' stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca un imponibile non inferiore alla somma del sessanta per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio e del quindici per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente. Se nella dichiarazione originaria, ancorche' tardiva oltre il mese, non sono stati indicati redditi imponibili relativamente ad una o piu' imposte cui la dichiarazione si riferiva, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca imponibili non inferiori al 60 per cento di quello accertato dall'ufficio relativamente alle medesime imposte. Se ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i soggetti, nei cui confronti rilevano le perdite ai sensi degli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , nella dichiarazione originaria hanno esposto una perdita, la controversia si estingue se nella dichiarazione integrativa e' indicata una variazione della perdita dichiarata per un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato.
Le disposizioni del comma precedente non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad un ammontare inferiore al venti per cento della differenza tra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato. Nei casi di omessa dichiarazione, la controversia si estingue se la imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non e' inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al trenta per cento.
Le rettifiche al reddito d'impresa, oggetto di contestazione, idonee ad esplicare effetti sui periodi d'imposta successivi, si considerano riconosciute ai fini delle imposte sul reddito per la quota a loro imputabile del maggior reddito imponibile determinato ai sensi del presente articolo a condizione che risultino esplicitamente indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1982 o in corso a tale data.(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. di conversione 12 dicembre 1983, n. 27 ha disposto (con l'art 4) che le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 . --------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza del 27 giugno 1986 n. 175 ( in G.U. 16/07/1986 n. 34 - Serie Speciale)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 16 del decreto legge 10 luglio 1982 n. 429 (norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), come modificato con la legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consente la notifica di accertamenti in rettifica o d'ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziche' sino alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 429 del 1982 ".
Entrata in vigore il 17 luglio 1986
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