Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, n. 1406
Articolo 4Articolo 6
Versione
3 marzo 1968
Art. 5.
L'esame delle domande per la concessione dei prestiti verra' espletato dagli istituti prima della fine di ogni mese.
Saranno accolte con priorita', anche fino alla concorrenza dell'intera somma concessa in anticipazione, le domande presentate da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, singoli od associati in cooperativa o in altra forma.
Successivamente saranno da prendersi in esame le domande prodotte da piccole, medie e grandi aziende, singole od associate, nonche' da istituti o scuole statali di meccanizzazione agraria ad indirizzo professionale, enti di sviluppo ed associazioni di agricoltori legalmente riconosciute che si propongano l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature per la costituzione ed il funzionamento di centri dimostrativi od operativi di meccanica agraria.
Formeranno infine oggetto di esame le domande di imprese che esercitino lavorazioni meccanico-agrarie per conto terzi, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all' art. 2083 del codice civile e risultino iscritte come imprese artigiane presso le locali camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
Per la classificazione di coltivatori diretti, piccole e medie aziende si applicano le norme di cui all' art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454 .
Entrata in vigore il 3 marzo 1968
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