Art. 108. Modifiche all'articolo 118
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1), le parole: "nei termini stabiliti" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine stabilito";
b) al primo comma, numero 2), le parole: "il compenso del curatore e le spese di procedura" sono sostituite dalle seguenti: "tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione";
c) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente:
"4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza puo' essere, accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33.";
d) dopo il primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente:
"Ove si tratti di fallimento di societa' il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della societa' determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.".
Nota all'art. 108:
- Si riporta il testo dell'art. 118 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 118 (Casi di chiusura). - Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:
1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
3) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza puo' essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'art. 33;
Ove si tratti di fallimento di societa' il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della societa' determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'art. 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.».
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1), le parole: "nei termini stabiliti" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine stabilito";
b) al primo comma, numero 2), le parole: "il compenso del curatore e le spese di procedura" sono sostituite dalle seguenti: "tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione";
c) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente:
"4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza puo' essere, accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33.";
d) dopo il primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente:
"Ove si tratti di fallimento di societa' il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della societa' determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.".
Nota all'art. 108:
- Si riporta il testo dell'art. 118 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 118 (Casi di chiusura). - Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:
1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
3) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza puo' essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'art. 33;
Ove si tratti di fallimento di societa' il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della societa' determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'art. 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.».