Articolo 2 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 1Articolo 3
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17 luglio 2006
Art. 2. Modifiche all'articolo 3
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. Il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' abrogato.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 3 (Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata). - Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195.».
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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