Art. 152. Disposizioni abrogative
in materia di limitazioni personali del fallito 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) art. 2, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 ;
b) art. 3, comma 1, lettera e), della legge 8 agosto 1991, n. 264 , limitatamente alle parole: "o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento".
Note all'art. 152:
- Si riporta il testo dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1967, n. 106) come modificato dal presente decreto:
«Art. 2. 1. Non sono elettori:
a) (abrogata);
b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all' art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come da ultimo modificato dall' art. 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327 , finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla liberta' vigilata o al divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' province, a norma dell' art. 215 del codice penale , finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.».
- Si riporta il testo dell' art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.) come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). - 1. Nel riquadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'art. 2, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' rilasciata, dalla provincia, al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea stabilito in Italia;
b) abbia raggiunto la maggiore eta';
c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575 , 624 , 628 , 629 , 630 , 640 , 646 , 648 e 648-bis del codice penale , per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all' art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 , o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
e) non sia stato interdetto o inabilitato;
f) sia in possesso dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5;
g) disponga di locali idonei e di adeguata capacita' finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Nel caso di societa', l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata alla societa'. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:
a) da tutti i soci, quando trattasi di societa' di persone;
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di societa'.
3. Nel caso di societa', il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla societa'.
4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato al versamento del contributo una tantum, di cui al comma 4 dell'art. 8.
4-bis. L'autorizzazione non e' richiesta per l'esercente attivita' di servizi tecnico-amministrativi di altro Stato membro dell'Unione europea secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza di cui alla presente legge.».
in materia di limitazioni personali del fallito 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) art. 2, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 ;
b) art. 3, comma 1, lettera e), della legge 8 agosto 1991, n. 264 , limitatamente alle parole: "o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento".
Note all'art. 152:
- Si riporta il testo dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1967, n. 106) come modificato dal presente decreto:
«Art. 2. 1. Non sono elettori:
a) (abrogata);
b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all' art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come da ultimo modificato dall' art. 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327 , finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla liberta' vigilata o al divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' province, a norma dell' art. 215 del codice penale , finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.».
- Si riporta il testo dell' art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.) come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). - 1. Nel riquadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'art. 2, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' rilasciata, dalla provincia, al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea stabilito in Italia;
b) abbia raggiunto la maggiore eta';
c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575 , 624 , 628 , 629 , 630 , 640 , 646 , 648 e 648-bis del codice penale , per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all' art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 , o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
e) non sia stato interdetto o inabilitato;
f) sia in possesso dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5;
g) disponga di locali idonei e di adeguata capacita' finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Nel caso di societa', l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata alla societa'. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:
a) da tutti i soci, quando trattasi di societa' di persone;
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di societa'.
3. Nel caso di societa', il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla societa'.
4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato al versamento del contributo una tantum, di cui al comma 4 dell'art. 8.
4-bis. L'autorizzazione non e' richiesta per l'esercente attivita' di servizi tecnico-amministrativi di altro Stato membro dell'Unione europea secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza di cui alla presente legge.».