Art. 96. Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. Dopo l' articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , sono inseriti i seguenti:
"Art. 108-bis (Modalita' della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili). - La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione e' eseguita a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili.".
"Art. 108-ter (Modalita' della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi). - Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.".
"Art. 108-bis (Modalita' della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili). - La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione e' eseguita a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili.".
"Art. 108-ter (Modalita' della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi). - Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.".