Art. 62. Modifiche all'articolo 76
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' articolo 76 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , al primo comma, le parole: "e' risolto" sono sostituite dalle seguenti: "si scioglie".
Nota all'art. 62:
- Si riporta il testo dell'art. 76 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 76 (Contratto di borsa a termine)). - Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, si scioglie alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e i valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento e' versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o e' ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.».
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' articolo 76 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , al primo comma, le parole: "e' risolto" sono sostituite dalle seguenti: "si scioglie".
Nota all'art. 62:
- Si riporta il testo dell'art. 76 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 76 (Contratto di borsa a termine)). - Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, si scioglie alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e i valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento e' versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o e' ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.».