del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.";
b) dopo il secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: "Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, e' ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.".
Nota all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'art. 37 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 37 (Revoca del curatore). - Il tribunale puo' in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, e' ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'art. 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.».