Articolo 34 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 33Articolo 35
Versione
17 luglio 2006
Art. 34. Modifiche all'articolo 37
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.";
b) dopo il secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: "Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, e' ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.".
Nota all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'art. 37 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 37 (Revoca del curatore). - Il tribunale puo' in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, e' ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'art. 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.».
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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