Legge 18 gennaio 1983, n. 32

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      Versioni del testo

      • Art. 1.
        Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con protocollo aggiuntivo, firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981.
      • Articolo 2
        Art. 2.
        Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 35 della convenzione stessa.

      • Convenzione-Protocollo della Legge 18 gennaio 1983, n. 32
        PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE
        TRA
        IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
        E
        IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

        In occasione della firma della Convenzione sulla sicurezza sociale conclusa oggi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, le Parti Contraenti si sono impegnate ad estendere alle persone cui si applica la citata Convenzione le disposizioni piu' favorevoli di quelle contenute nella Convenzione stessa che fossero successivamente concordate da una delle Parti
        Contraenti con uno Stato terzo.
        Le Autorita' Competenti concorderanno in intese amministrative la modalita' di applicazione della presente disposizione.
        Fatta nella citta' di Buenos Aires, addi' tre del mese di novembre millenovecentottantuno, in due esemplari originali, in lingua italiana e in lingua spagnola, i due testi essendo ugualmente
        autentici.



        Per il Governo Per il Governo
        della Repubblica italiana della Repubblica Argentina
        Mario FIORET Oscar CAMILION


        Visto, il Ministro degli affari esteri
        COLOMBO