Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 ottobre 1962 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 ottobre 1962 |
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Versioni del testo
- Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge. - Art. 2.
L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3174 , in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge (Appendice n. 1). - Art. 3.
L'Amministrazione dell'Azienda monopolio banane e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (Appendice n. 2).