2. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attivita' di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio ((e di rafforzare i controlli di prevenzione e contrasto del caporalato, dello sfruttamento lavorativo e del lavoro sommerso e irregolare)) , nonche' su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, il personale ispettivo dell'INL ((, compreso il personale ispettivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'INL, ai sensi dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,)) e la Guardia di finanza hanno accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, gia' a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto. Per le finalita' di cui al presente comma, l'INL e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INL, l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalita' di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.
4. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, che svolgono attivita' lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, sentito l'INL, un piano triennale di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell'attivita' ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonche' le modalita' di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali.
5. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.