2. Nell'ambito del Sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte ((su offerte di lavoro, corsi)) di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettivita' e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonche' a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attivita' previste dal ((patto di servizio personalizzato e dal patto per l'inclusione)) . La piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l'individuazione di attivita' di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettivita', tenendo conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilita' di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti utili alla collettivita', di tirocini e di altri interventi di politica attiva.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, ((l'INPS e l'ANPAL)) , di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e ((sono individuati)) misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonche' modalita' di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' con le quali, attraverso specifiche convenzioni, societa' pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.
4. Per la realizzazione delle finalita' indicate ai commi 1 , 2 e 3, all'articolo 13 , comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 , dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente: ‹‹ ((d-ter) la piattaforma)) digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.».
((4-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, all'articolo 24 , comma 3, lettera a), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 , dopo il numero 2-bis) e' inserito il seguente:
"2-ter) Piattaforma di gestione dei patti di inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione")) 5. Alle attivita' previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.