Articolo 23 bis del Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48
Articolo 23Articolo 27
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4 luglio 2023
Art. 23-bis. (( (Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi). )) (( 1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all' articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , i predetti soggetti possono chiedere all'ente previdenziale, nel rispetto dei limiti di cui all' articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , il riconteggio dei debiti annullati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.
2. Le modalita' e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti dall'INPS.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi annullati ai sensi dell' articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 .
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,92 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali))
Entrata in vigore il 4 luglio 2023
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