Articolo 11 del Decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571
Articolo 10Articolo 11 bis
Versione
11 ottobre 1994
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Versione
10 dicembre 1994
Art. 11. (( 1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e' abrogato.
2. Dopo l' articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis (Limiti all'esercizio della professione forense) . - 1.
Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni del giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio" ))
Entrata in vigore il 10 dicembre 1994
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