Art. 11. (( 1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e' abrogato.
2. Dopo l' articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis (Limiti all'esercizio della professione forense) . - 1.
Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni del giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio" ))
2. Dopo l' articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis (Limiti all'esercizio della professione forense) . - 1.
Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni del giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio" ))