Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220
Articolo 13Articolo 15
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27 giugno 2001
Art. 14. Valutazione delle prove d'esame 1. Il superamento della prova scritta e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
2. Il superamento della prova pratica e della prova orale e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
3. Il superamento della prova pratica e della prova orale nei concorsi per i quali sono previste solo dette due prove e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
4. La valutazione e' effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 3.
Entrata in vigore il 27 giugno 2001
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