Art. 32. Concorso per titoli ed esami per la figura
di operatore professionale sanitario
del personale della riabilitazione 1. Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista e ortottista, di terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva, tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale e educatore professionale, il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma universitario conseguito ai sensi dell' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.
2. Per il personale appartenente al profilo professionale di massaggiatore non vedente il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma abilitante alla specifica professione previsto dalla vigente legislazione.
Nota all'art. 32:
- Per il testo dell' art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 si veda in nota all'art. 30.
di operatore professionale sanitario
del personale della riabilitazione 1. Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista e ortottista, di terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva, tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale e educatore professionale, il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma universitario conseguito ai sensi dell' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.
2. Per il personale appartenente al profilo professionale di massaggiatore non vedente il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma abilitante alla specifica professione previsto dalla vigente legislazione.
Nota all'art. 32:
- Per il testo dell' art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 si veda in nota all'art. 30.