Art. 34. Modifica dell'articolo 16
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 1. L' articolo 16 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Sede e attrezzature). - 1. L'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e' ubicato rispettivamente presso le regioni, le citta' metropolitane e gli enti di area vasta. L'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parita' e' ubicato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'ufficio e' funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle apparecchiature e delle strutture necessarie e idonee allo svolgimento dei suoi compiti. Il personale, la strumentazione e le attrezzature necessari devono essere prontamente assegnati dagli enti presso cui l'ufficio e' ubicato, nell'ambito delle risorse esistenti e a invarianza della spesa.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' predisporre con gli enti territoriali, nel cui ambito operano le consigliere e i consiglieri di parita', convenzioni quadro allo scopo di definire le modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parita', nonche' gli indirizzi generali per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere b), c), d), e g).».
Note all'art. 34:
Per il testo della citata legge n. 56 del 2014 , si vedano le note all'articolo 27.
Per il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 198 del 2006 , si vedano le note all'articolo 33.
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 1. L' articolo 16 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Sede e attrezzature). - 1. L'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e' ubicato rispettivamente presso le regioni, le citta' metropolitane e gli enti di area vasta. L'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parita' e' ubicato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'ufficio e' funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle apparecchiature e delle strutture necessarie e idonee allo svolgimento dei suoi compiti. Il personale, la strumentazione e le attrezzature necessari devono essere prontamente assegnati dagli enti presso cui l'ufficio e' ubicato, nell'ambito delle risorse esistenti e a invarianza della spesa.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' predisporre con gli enti territoriali, nel cui ambito operano le consigliere e i consiglieri di parita', convenzioni quadro allo scopo di definire le modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parita', nonche' gli indirizzi generali per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere b), c), d), e g).».
Note all'art. 34:
Per il testo della citata legge n. 56 del 2014 , si vedano le note all'articolo 27.
Per il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 198 del 2006 , si vedano le note all'articolo 33.