Art. 33. Modifica dell'articolo 15
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 1. L' articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Compiti e funzioni). - 1. Le consigliere ed i consiglieri di parita' intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunita' per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche' in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ;
b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse dell'Unione europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell'unione europea e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunita';
d) promozione delle politiche di pari opportunita' nell'ambito delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;
e) collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro al fine di rilevare l'esistenza delle violazioni della normativa in materia di parita', pari opportunita' e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
f) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attivita' di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunita' e sulle varie forme di discriminazione;
g) collegamento e collaborazione con i competenti assessorati e con gli organismi di parita' degli enti locali.
2. La consigliera nazionale di parita', nell'ambito delle proprie competenze, determina le priorita' d'intervento e i programmi di azione, nel rispetto della programmazione annuale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Svolge i compiti di cui al comma 1 e puo' svolgere, avvalendosi delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dei relativi enti strumentali, inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e puo' pubblicare relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro.
3. Le consigliere e i consiglieri nazionale e regionali partecipano ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Le consigliere e i consiglieri regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta sono inoltre componenti delle commissioni di parita' del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale, o in sua sostituzione la supplente o il supplente, e' componente del Comitato nazionale di cui all'articolo 8.
4. Le regioni forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parita' il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all'articolo 46; alla promozione e alla realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive.
5. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parita', le Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, territorialmente competenti, acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 , presentano un rapporto sull'attivita' svolta, redatto sulla base di indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli organi che hanno provveduto alla designazione e alla nomina. La consigliera o il consigliere di parita' che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottato, su segnalazione dell'organo che ha provveduto alla designazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere nazionale di parita' elabora, anche sulla base dei rapporti di cui al comma 6, un rapporto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per le pari opportunita' sulla propria attivita' e su quella svolta dalla Conferenza nazionale di cui all'articolo 19. Si applica quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 6 in caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto.».
Note all'art. 33:
Il testo del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.
Per il testo della citata legge n. 56 del 2014 , si vedano le note all'articolo 27.
Il testo del Regolamento (CE) n. 1260/99, del Consiglio del 21 giugno 1999 (Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali), e' pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 161. Entrato in vigore il 29 giugno 1999.
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 1. L' articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Compiti e funzioni). - 1. Le consigliere ed i consiglieri di parita' intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunita' per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche' in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ;
b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse dell'Unione europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell'unione europea e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunita';
d) promozione delle politiche di pari opportunita' nell'ambito delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;
e) collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro al fine di rilevare l'esistenza delle violazioni della normativa in materia di parita', pari opportunita' e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
f) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attivita' di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunita' e sulle varie forme di discriminazione;
g) collegamento e collaborazione con i competenti assessorati e con gli organismi di parita' degli enti locali.
2. La consigliera nazionale di parita', nell'ambito delle proprie competenze, determina le priorita' d'intervento e i programmi di azione, nel rispetto della programmazione annuale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Svolge i compiti di cui al comma 1 e puo' svolgere, avvalendosi delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dei relativi enti strumentali, inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e puo' pubblicare relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro.
3. Le consigliere e i consiglieri nazionale e regionali partecipano ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Le consigliere e i consiglieri regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta sono inoltre componenti delle commissioni di parita' del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale, o in sua sostituzione la supplente o il supplente, e' componente del Comitato nazionale di cui all'articolo 8.
4. Le regioni forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parita' il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all'articolo 46; alla promozione e alla realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive.
5. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parita', le Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, territorialmente competenti, acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 , presentano un rapporto sull'attivita' svolta, redatto sulla base di indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli organi che hanno provveduto alla designazione e alla nomina. La consigliera o il consigliere di parita' che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottato, su segnalazione dell'organo che ha provveduto alla designazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere nazionale di parita' elabora, anche sulla base dei rapporti di cui al comma 6, un rapporto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per le pari opportunita' sulla propria attivita' e su quella svolta dalla Conferenza nazionale di cui all'articolo 19. Si applica quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 6 in caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto.».
Note all'art. 33:
Il testo del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.
Per il testo della citata legge n. 56 del 2014 , si vedano le note all'articolo 27.
Il testo del Regolamento (CE) n. 1260/99, del Consiglio del 21 giugno 1999 (Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali), e' pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 161. Entrato in vigore il 29 giugno 1999.