Articolo 2 del Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42
Articolo 1Articolo 3
Versione
3 marzo 2006
Art. 2. Totalizzazione ai fini della pensione di inabilita' e ai superstiti 1. La facolta' di cui all'articolo 1, comma 1, puo' altresi' essere esercitata, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilita' assoluta e permanente e ai superstiti di assicurato ancorche' quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
2. Il diritto alla pensione di inabilita' e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore e' iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 3 marzo 2006
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