Art. 04. 1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso. ((13)) 2. Qualora, entro il 1 marzo 1994, non sia stato emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito dell'emanazione del suddetto decreto.
-------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 21 maggio 2025, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il comma 1 dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 , si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, l'indice dei valori per il mercato all'ingrosso, in assenza della produzione e diffusione dell'indice da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), si intende sostituito dall'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali".
-------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 21 maggio 2025, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il comma 1 dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 , si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, l'indice dei valori per il mercato all'ingrosso, in assenza della produzione e diffusione dell'indice da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), si intende sostituito dall'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali".