Articolo 12 bis del Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109
Articolo 12Articolo 13
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Art. 12-bis. (( (Gestione dei beni non finanziari oggetto di congelamento). )) ((1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, in materia di custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, il Comitato puo' individuare, in relazione alla situazione di fatto, modalita' operative ulteriori per attuare efficacemente e, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, il congelamento delle risorse economiche.)) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Entrata in vigore il 1 luglio 2025
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