Art. 75.
((Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento)) ((1. Presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e' istituito il Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento. Il Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento delibera relativamente al conferimento dell'encomio e della lode.
2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di emolumento o rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali, il Consiglio di cui al comma 1 e' presieduto e convocato da un Direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza o da un supplente avente qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, ed e' altresi' composto dai seguenti componenti:
a) da rappresentanti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in numero non inferiore a tre, compreso il presidente, scelti uno tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza o tra i dirigenti superiori della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, i restanti tra i dirigenti di uffici con funzioni finali, con qualifica non inferiore a primo dirigente della Polizia di Stato;
b) da rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sulla base della rilevazione nazionale annuale, designati di volta in volta dalle medesime.
3. Il presidente, il supplente e gli altri componenti di cui al comma 2, lettera a), sono nominati annualmente con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Il Consiglio e' regolarmente costituito con la presenza, per ciascuna delle due rappresentanze, di un numero di componenti superiore alla meta' dei membri espressi da ciascuna delle predette rappresentanze. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti espressi dalla parte sindacale e dalla parte pubblica, secondo le modalita' stabilite dal presente comma. Alla parte pubblica e alla parte sindacale spetta, rispettivamente, il 50 per cento dei voti.
Nell'ambito della parte sindacale, ciascun componente esprime un voto calcolato proporzionalmente in ragione del grado di rappresentativita' dell'associazione sindacale di appartenenza, rilevato annualmente su scala nazionale. Nell'ambito della parte pubblica, il 50 per cento e' ripartito equamente tra i relativi rappresentanti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono espletate da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Per l'istruttoria, le verifiche e gli approfondimenti necessari, il Consiglio si avvale dell'Ufficio per le ricompense di cui all'articolo 74, comma 6.)) ((9)) ------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai procedimenti per il conferimento di ricompense che alla data di cui al comma 1 non sono stati ancora definiti". ------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.P.R. 21 aprile 2023, n. 66 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica si applica ai procedimenti relativi al conferimento di ricompense avviati successivamente alla data di entrata in vigore del suindicato decreto.
((Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento)) ((1. Presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e' istituito il Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento. Il Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento delibera relativamente al conferimento dell'encomio e della lode.
2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di emolumento o rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali, il Consiglio di cui al comma 1 e' presieduto e convocato da un Direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza o da un supplente avente qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, ed e' altresi' composto dai seguenti componenti:
a) da rappresentanti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in numero non inferiore a tre, compreso il presidente, scelti uno tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza o tra i dirigenti superiori della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, i restanti tra i dirigenti di uffici con funzioni finali, con qualifica non inferiore a primo dirigente della Polizia di Stato;
b) da rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sulla base della rilevazione nazionale annuale, designati di volta in volta dalle medesime.
3. Il presidente, il supplente e gli altri componenti di cui al comma 2, lettera a), sono nominati annualmente con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Il Consiglio e' regolarmente costituito con la presenza, per ciascuna delle due rappresentanze, di un numero di componenti superiore alla meta' dei membri espressi da ciascuna delle predette rappresentanze. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti espressi dalla parte sindacale e dalla parte pubblica, secondo le modalita' stabilite dal presente comma. Alla parte pubblica e alla parte sindacale spetta, rispettivamente, il 50 per cento dei voti.
Nell'ambito della parte sindacale, ciascun componente esprime un voto calcolato proporzionalmente in ragione del grado di rappresentativita' dell'associazione sindacale di appartenenza, rilevato annualmente su scala nazionale. Nell'ambito della parte pubblica, il 50 per cento e' ripartito equamente tra i relativi rappresentanti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono espletate da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Per l'istruttoria, le verifiche e gli approfondimenti necessari, il Consiglio si avvale dell'Ufficio per le ricompense di cui all'articolo 74, comma 6.)) ((9)) ------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai procedimenti per il conferimento di ricompense che alla data di cui al comma 1 non sono stati ancora definiti". ------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.P.R. 21 aprile 2023, n. 66 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica si applica ai procedimenti relativi al conferimento di ricompense avviati successivamente alla data di entrata in vigore del suindicato decreto.