Articolo 36 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782
Articolo 35Articolo 37
Versione
14 gennaio 1986
Art. 36.
Impiego nei servizi

Il personale della Polizia di Stato, salvo casi di necessita', deve essere impiegato in servizio in relazione alla sua specializzazione professionale, alle funzioni del ruolo di appartenenza ed alla qualifica posseduta.
Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 .
Quando lo richiede la natura dei servizi devono essere forniti i mezzi in dotazione atti ad assicurare l'incolumita' e la sicurezza del personale operante in funzione dello scopo da raggiungere.

Entrata in vigore il 14 gennaio 1986
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