Articolo 11 - Accordo della Legge 10 febbraio 2015, n. 16
Articolo 10Articolo 12
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5 marzo 2015
Articolo 11
Procedura amichevole

Qualora sorgano difficolta' o dubbi tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le autorita' competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione per via di amichevole composizione.
Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorita' competenti delle Parti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5, 6 e 9.
Le autorita' competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi del presente Articolo.
Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalita' di risoluzione delle controversie, ove necessario.
Entrata in vigore il 5 marzo 2015
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