Art. 23.
A decorrere dal 1 luglio 1972, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, previsto dall' art. 1, primo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e' elevato a lire 18.000.
((A decorrere dal 1 luglio 1972, l'assegno vitalizio mensile a favore dei ciechi civili di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' elevato a lire 18.000))
A decorrere dal 1 luglio 1972, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, previsto dall' art. 1, primo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e' elevato a lire 18.000.
((A decorrere dal 1 luglio 1972, l'assegno vitalizio mensile a favore dei ciechi civili di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' elevato a lire 18.000))