Articolo 23 ter del Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267
Articolo 23 bisArticolo 23 quater
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27 agosto 1972
Art. 23-ter. ((L'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' sostituito dal seguente:
"All'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sono aggiunti i seguenti commi:
Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale.
Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.
I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni "))
Entrata in vigore il 27 agosto 1972
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