Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
Articolo 8Articolo 10
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27 agosto 1957
Art. 9. (Esito delle prove di esame)

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
La prova orale e le prove pratiche, non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.
La votazione complessiva e' stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto in quella orale.
Entrata in vigore il 27 agosto 1957
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