Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell' art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2016, n. 17, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni). - 1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale , fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto.
4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , nonche' ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' superiore a euro diecimila.
5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, e' cosi' determinata:
a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;
c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.
6. Se per le violazioni previste dal comma 1 e' prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta e' pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non puo', in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 ne' superiore a euro 50.000.».