Articolo 6 del Regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918
Articolo 5Articolo 7
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1 gennaio 2024
Art. 6.

L'assicurazione da' diritto:

a) all'assistenza medico-chirurgica gratuita, compreso il ricovero ospedaliero, ed alla somministrazione di medicinali e di altri mezzi terapeutici per tutte le malattie, escluse quelle celtiche e veneree, manifestatesi durante l'arruolamento, fino alla guarigione clinica e per la durata massima di un anno dall'annotazione di sbarco sul ruolo;

b) ad una indennita' giornaliera nella misura del settantacinque per cento del salario, calcolato a norma del secondo comma dell'art. 10, per la durata delle prestazioni di cui alla lett. a), nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 , convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 ((; per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, ad una indennita' giornaliera nella misura del 60 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244)) .

In caso di ricovero in un istituto di cura le Casse marittime hanno facolta' di ridurre l'indennita' giornaliera del valore della panatica, purche' il marittimo non abbia moglie e figli o anche solo moglie o solo figli nelle condizioni di cui all' art. 27 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , o non abbia a proprio carico ascendenti: in tutti i casi l'indennita' cosi' liquidata, non puo' essere inferiore alla meta' dell'indennita' normale, comprensiva della panatica.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2024
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