Articolo 7 del Regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 ottobre 1937
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28 giugno 1938
Art. 7. ((Il personale arruolato su piroscafi o motonavi addetti al traffico, muniti di carte di bordo, o su rimorchiatori d'alto mare, o su navi di stazza lorda superiore alle duecento tonnellate, addette alla pesca oltre il Canale di Suez e gli Stretti di Gibilterra e dei Dardanelli, e' assicurato anche per le seguenti prestazioni, oltre quelle previste nell'articolo precedente))

a) assistenza medico-chirurgica gratuita e somministrazione di medicinali e di altri mezzi terapeutici sino al massimo di un anno dall'annotazione di sbarco sul ruolo per le malattie celtiche e veneree, che si manifestano durante l'arruolamelo o entro ventotto giorni dallo sbarco, e per tutte le altre malattie che si manifestano entro il predetto termine di ventotto sempreche' sia dimostrato che durante tale periodo il marittimo non abbia lavorato presso altri datori di lavoro. Il ricovero ospedaliero e' in ogni caso limitato a ventotto giorni;

b) una indennita' giornaliera pari a quella stabilita dall'articolo precedente per tutta la durata delle prestazioni stesse, nei casi in cui la malattia impedisce totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ((ai sensi del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244))

Tale indennita' e' dovuta nella misura del cinquanta per cento del salario, quando si tratti di malattia celtica e venerea;

c) assistenza ostetrica ed una indennita' giornaliera pari a quella stabilita dall'articolo precedente, nelle ultime quattro settimane della gestazione e nelle quattro settimane dopo il parto o l'aborto per i casi di parto maturo, di parto prematuro o di aborto spontaneo o terapeutico, avvenuti rispettivamente entro nove, sei e tre mesi dalla annotazione di sbarco sul ruolo.

Le prestazioni di cui al presente articolo sono dovute ai marittimi stranieri arruolati su navi mercantili nazionali, quando esista al riguardo un trattamento di reciprocita'.
Entrata in vigore il 28 giugno 1938
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