Art. 2. Procedure di controllo e di monitoraggio 1. Entro il termine per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi nella quale, ai sensi dell'articolo 1, e' indicato il credito d'imposta, le imprese inviano al Ministero delle attivita' produttive una relazione illustrativa dei programmi degli investimenti nella quale sono individuati i singoli beni ed interventi che compongono l'investimento, il relativo costo sostenuto e gli estremi del documento giustificativo del costo stesso.
2. Il Ministero delle attivita' produttive trasmette all'Agenzia delle entrate, mediante procedure telematiche, l'elenco delle imprese di cui al comma 1 con l'indicazione del costo dell'investimento sostenuto e dell'anno in cui l'investimento e' stato effettuato.
3. Ai fini del controllo dell'attendibilita' e della trasparenza dei programmi degli investimenti, il Ministero delle attivita' produttive, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62 , verifica, sulla base della relazione illustrativa di cui al comma 1 e, ove necessario, mediante le ispezioni e i controlli previsti dall' articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 :
a) il possesso dei requisiti soggettivi, ivi compreso quello della lingua italiana e delle minoranze linguistiche a queste equiparate dalla normativa vigente;
b) la rispondenza degli investimenti effettuati ai requisiti richiesti dal comma 2 del citato articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001 ;
c) che l'investimento sia effettuato entro i limiti temporali indicati dalla medesima legge n. 62 del 2001 .
4. L'esito dei controlli, da cui risulti un credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, e' comunicato all'Agenzia delle entrate, che provvede al recupero del credito d'imposta.
5. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sentiti i competenti uffici del Ministero delle attivita' produttive, sono stabiliti i tempi e le modalita' di trasmissione delle comunicazioni e dei dati di cui ai precedenti commi.
6. Il Ministero delle attivita' produttive provvede, sentita l'Agenzia delle entrate, al monitoraggio del beneficio in questione, al fine di verificarne lo stato di attuazione, anche finanziario. A tal fine, trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione in cui sono indicati:
a) lo stato di attuazione finanziaria;
b) l'efficacia, in termini quantitativi, dell'intervento;
c) l'eventuale fabbisogno finanziario.
Note art. 2:
- Per il testo del comma 4 dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62 si veda le note al titolo.
- Si trascrive il testo dell' art. 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 , recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell' art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ":
"Art. 8 (Ispezioni e controlli). - 1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalita' dei controlli di propria competenza, puo' disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonche' l'attivita' degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarita' di quest'ultimo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti, sono individuati gli strumenti idonei ad assicurare la piena trasparenza della gestione dei fondi e stabiliti i requisiti dei soggetti preposti alle attivita' ispettive, comprese le cause di incompatibilita', nonche' i compensi indipendentemente dall'entita' dell'intervento, le modalita' di scelta dei campioni e di effettuazione delle ispezioni, la misura massima degli oneri per le attivita' di controllo poste a carico dei fondi per gli interventi, nonche' gli indirizzi alle regioni in materia. I medesimi soggetti hanno libero accesso alla sede e agli impianti dell'impresa interessata.
E' fatto loro divieto di accettare qualunque tipo di beneficio e di intrattenere qualsiasi rapporto, che configuri conflitto di interesse, con le societa' beneficiarie degli interventi nonche' con le societa' controllanti o controllate, durante lo svolgimento dell'incarico e per i successivi quattro anni.
3. Nei limiti fissati con le modalita' di cui al comma 2, gli oneri per le attivita' di controllo ed ispettive sono posti a carico degli stanziamenti dei fondi di cui al comma 9 dell'art. 7".
- Per il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62 , si veda le note al titolo.
2. Il Ministero delle attivita' produttive trasmette all'Agenzia delle entrate, mediante procedure telematiche, l'elenco delle imprese di cui al comma 1 con l'indicazione del costo dell'investimento sostenuto e dell'anno in cui l'investimento e' stato effettuato.
3. Ai fini del controllo dell'attendibilita' e della trasparenza dei programmi degli investimenti, il Ministero delle attivita' produttive, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62 , verifica, sulla base della relazione illustrativa di cui al comma 1 e, ove necessario, mediante le ispezioni e i controlli previsti dall' articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 :
a) il possesso dei requisiti soggettivi, ivi compreso quello della lingua italiana e delle minoranze linguistiche a queste equiparate dalla normativa vigente;
b) la rispondenza degli investimenti effettuati ai requisiti richiesti dal comma 2 del citato articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001 ;
c) che l'investimento sia effettuato entro i limiti temporali indicati dalla medesima legge n. 62 del 2001 .
4. L'esito dei controlli, da cui risulti un credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, e' comunicato all'Agenzia delle entrate, che provvede al recupero del credito d'imposta.
5. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sentiti i competenti uffici del Ministero delle attivita' produttive, sono stabiliti i tempi e le modalita' di trasmissione delle comunicazioni e dei dati di cui ai precedenti commi.
6. Il Ministero delle attivita' produttive provvede, sentita l'Agenzia delle entrate, al monitoraggio del beneficio in questione, al fine di verificarne lo stato di attuazione, anche finanziario. A tal fine, trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione in cui sono indicati:
a) lo stato di attuazione finanziaria;
b) l'efficacia, in termini quantitativi, dell'intervento;
c) l'eventuale fabbisogno finanziario.
Note art. 2:
- Per il testo del comma 4 dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62 si veda le note al titolo.
- Si trascrive il testo dell' art. 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 , recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell' art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ":
"Art. 8 (Ispezioni e controlli). - 1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalita' dei controlli di propria competenza, puo' disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonche' l'attivita' degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarita' di quest'ultimo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti, sono individuati gli strumenti idonei ad assicurare la piena trasparenza della gestione dei fondi e stabiliti i requisiti dei soggetti preposti alle attivita' ispettive, comprese le cause di incompatibilita', nonche' i compensi indipendentemente dall'entita' dell'intervento, le modalita' di scelta dei campioni e di effettuazione delle ispezioni, la misura massima degli oneri per le attivita' di controllo poste a carico dei fondi per gli interventi, nonche' gli indirizzi alle regioni in materia. I medesimi soggetti hanno libero accesso alla sede e agli impianti dell'impresa interessata.
E' fatto loro divieto di accettare qualunque tipo di beneficio e di intrattenere qualsiasi rapporto, che configuri conflitto di interesse, con le societa' beneficiarie degli interventi nonche' con le societa' controllanti o controllate, durante lo svolgimento dell'incarico e per i successivi quattro anni.
3. Nei limiti fissati con le modalita' di cui al comma 2, gli oneri per le attivita' di controllo ed ispettive sono posti a carico degli stanziamenti dei fondi di cui al comma 9 dell'art. 7".
- Per il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62 , si veda le note al titolo.