Articolo 10 del Decreto 20 ottobre 1995, n. 527
Articolo 7Articolo 11
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30 dicembre 1995
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9 maggio 2000
Art. 10. Concessione definitiva delle agevolazioni 1. Dopo il ricevimento della documentazione ((prevista dall'articolo 9, comma 9)) da parte delle banche concessionarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per ((i programmi diversi da quelli)) di cui all'art. 9, comma 6, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma ((stesso)) con le modalita' e i criteri di cui all' art. 4, comma 3 del decreto - legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 . ((2)) 2. Per ((i programmi)) di cui all'art. 9, comma 6, l'avvenuta realizzazione del programma ((medesimo)) e' attestata attraverso le dichiarazioni di cui allo stesso comma 6. ((2)) 3. Ai fini del decreto di concessione definitiva di cui al comma 4, l'ammontare degli investimenti finali ammissibili e' quello indicato nelle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero, per ((i programmi)) di cui all'art. 9, comma 6, nella relazione sullo stato finale del programma delle banche concessionarie di cui all'art. 9, ((comma 9)) . ((2)) 4. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della relazione finale di cui all'art. 9, ((comma 9)) , il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa ed alla emanazione del decreto di concessione definitiva o alla revoca delle agevolazioni. ((Al fine di garantire la partecipazione dell'impresa al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale di cui all'articolo 9, comma 9, vengono portati a conoscenza dell'impresa stessa.)) ((2)) 5. A seguito della concessione definitiva, le banche concessionarie provvedono ((a richiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quanto eventualmente ancora dovuto alle imprese beneficiarie)) , secondo le modalita' di cui all'art. 7, ivi compreso il 10% di cui al comma 5 del medesimo articolo, ovvero a ((richiedere alle imprese medesime)) le somme non dovute rivalutate e maggiorate come specificato all'art. 8, comma 6. ((2))
6. Il decreto di concessione definitiva di cui al comma 4 deve essere emanata entro nove mesi dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 9, comma 8; trascorso detto termine si provvede secondo quanto disciplinato al comma 5.
7. (( COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 9 MARZO 2000, N. 133 )) . ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 31 luglio 1997, n. 319 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno effetto con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1997." --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 9 marzo 2000, n. 133 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno efficacia per le domande di agevolazione presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso, fatti salvi eventuali diversi termini determinati da disposizioni di legge; quelle introdotte dall'articolo 8, comma 9, lettera d), dall'articolo 11, comma 1, lettere e) e g), dall'articolo 12, comma 3, lettera b), e commi 4, 8, 9 e 10, dall'articolo 13, comma 1, lettera a), comma 4, lettera a), e comma 5 e dall'articolo 14, comma 1, si applicano anche alle domande precedenti per le quali le imprese beneficiarie, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non hanno ancora provveduto a trasmettere la documentazione finale di spesa."
Entrata in vigore il 9 maggio 2000
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