Articolo 64 del Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 63Articolo 65
Versione
6 gennaio 1959
Art. 64.
Coadiutore od assistente del rivenditore.


Coadiutore puo' essere il coniuge, il figlio o altra persona parente del rivenditore entro il quarto grado o affine entro il terzo grado.
Qualora l'entita' del servizio lo richieda puo' essere permesso nella rivendita anche la presenza di assistenti per il servizio materiale di vendita. Per gli assistenti si prescinde dal limite minimo di eta', compatibilmente con le norme in vigore sulla tutela del lavoro dei fanciulli.
L'assistente, quando ne sia espressamente autorizzato, puo' sostituire il rivenditore durante le assenze dall'esercizio.
Il rivenditore risponde verso l'Amministrazione dell'operato del coadiutore e degli assistenti.
Il coadiutore e gli assistenti sono nominati dall'Ispettorato compartimentale.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1959
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente