Art. 2.
Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'articolo 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4.
I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al comma precedente vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia.
Il detto personale non puo' essere trasferito se non abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio negli uffici di cui al comma precedente.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri vigila sul rispetto delle norme di cui sopra.
((Al fine di garantire la funzionalita' degli uffici e degli enti statali, delle societa' e delle agenzie di cui al presente decreto, in caso di eventi di carattere eccezionale che impongono straordinari carichi di lavoro non assolvibili con il personale assunto o particolari situazioni di carenza di organico, dovute alle specificita' territoriali e linguistiche del territorio della provincia di Bolzano, tali da pregiudicare la regolare somministrazione dei servizi essenziali, si puo' temporaneamente derogare all'applicazione delle disposizioni che prevedono la riserva dei posti in rapporto alla consistenza dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, per un numero di assunzioni non superiore al 50 per cento dei posti non ricoperti nel profilo professionale. La deroga, previo assenso del comitato di cui all'articolo 13, e' riferita alle assunzioni a tempo determinato del personale strettamente necessario ai predetti uffici ed enti statali, societa' e agenzie e si applica nel caso in cui almeno il 10 per cento dei posti previsti nel gruppo di calcolo delle quote proporzionali non sia coperto. Fermo restando il diritto riconosciuto dallo statuto di autonomia di usare la propria madrelingua nei rapporti con la pubblica amministrazione, limitatamente ai predetti rapporti di lavoro la conoscenza della lingua italiana e tedesca e la dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico non costituiscono requisito per l'assunzione. Il presente comma si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente disposizione.))
Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'articolo 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4.
I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al comma precedente vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia.
Il detto personale non puo' essere trasferito se non abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio negli uffici di cui al comma precedente.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri vigila sul rispetto delle norme di cui sopra.
((Al fine di garantire la funzionalita' degli uffici e degli enti statali, delle societa' e delle agenzie di cui al presente decreto, in caso di eventi di carattere eccezionale che impongono straordinari carichi di lavoro non assolvibili con il personale assunto o particolari situazioni di carenza di organico, dovute alle specificita' territoriali e linguistiche del territorio della provincia di Bolzano, tali da pregiudicare la regolare somministrazione dei servizi essenziali, si puo' temporaneamente derogare all'applicazione delle disposizioni che prevedono la riserva dei posti in rapporto alla consistenza dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, per un numero di assunzioni non superiore al 50 per cento dei posti non ricoperti nel profilo professionale. La deroga, previo assenso del comitato di cui all'articolo 13, e' riferita alle assunzioni a tempo determinato del personale strettamente necessario ai predetti uffici ed enti statali, societa' e agenzie e si applica nel caso in cui almeno il 10 per cento dei posti previsti nel gruppo di calcolo delle quote proporzionali non sia coperto. Fermo restando il diritto riconosciuto dallo statuto di autonomia di usare la propria madrelingua nei rapporti con la pubblica amministrazione, limitatamente ai predetti rapporti di lavoro la conoscenza della lingua italiana e tedesca e la dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico non costituiscono requisito per l'assunzione. Il presente comma si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente disposizione.))