Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
Articolo 13 terArticolo 18 bis
Versione
30 novembre 1976
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Versione
25 giugno 1982
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Versione
23 giugno 2023
Art. 14.
Nelle more dell'espletamento dei concorsi, per inderogabili esigenze di servizio, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 le amministrazioni interessate possono comandare in servizio in provincia di Bolzano, personale dei ruoli generali, dando la preferenza a chi e' a conoscenza della lingua tedesca.
Il personale comandato viene restituito alle sedi di origine appena i posti messi a concorso vengono coperti e comunque non oltre dodici mesi. ((Tale termine puo' essere derogato per il personale dirigente)) .
Entrata in vigore il 23 giugno 2023
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