Articolo 1 bis del Decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64
Articolo 1
Versione
18 maggio 1999
Art. 1-bis. (( 1. Per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell' articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302 , in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile , l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione. ))
Entrata in vigore il 18 maggio 1999
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