Art. 1.
Qualunque datore di lavoro puo' assumere apprendisti che intendano conseguire una qualificazione per la quale occorra un addestramento pratico ed un insegnamento tecnico-professionale.
L'apprendistato puo' avere luogo anche per categorie impiegatizie.
Qualunque datore di lavoro puo' assumere apprendisti che intendano conseguire una qualificazione per la quale occorra un addestramento pratico ed un insegnamento tecnico-professionale.
L'apprendistato puo' avere luogo anche per categorie impiegatizie.