Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668
Articolo 2
Versione
31 marzo 1957
Art. 1.
Qualunque datore di lavoro puo' assumere apprendisti che intendano conseguire una qualificazione per la quale occorra un addestramento pratico ed un insegnamento tecnico-professionale.
L'apprendistato puo' avere luogo anche per categorie impiegatizie.
Entrata in vigore il 31 marzo 1957
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