Articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668
Articolo 29Articolo 31
Versione
31 marzo 1957
Art. 30.
L'insegnamento complementare si effettua in appositi corsi organizzati per categorie professionali e per gradi di preparazione scolastica degli ammittendi.
L'insegnamento complementare e' gratuito e, salve le esenzioni stabilite nell'articolo seguente, e' obbligatorio per il periodo necessario allo svolgimento dei programmi di cui al successivo art. 33.
Entrata in vigore il 31 marzo 1957
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