Articolo 12 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Articolo 9 sexiesArticolo 9 octies
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14 dicembre 2021
Art. 12. (( (Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa). )) (( 1. Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalita' stabilite e circolano nel territorio dello Stato con un apposito documento di accompagnamento analogo all'e-DAS.
2. Nel caso di spedizioni fra localita' nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, e' utilizzato l'e-DAS.
3. Alle autobotti e alle bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti assoggettati ad accisa si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 15-bis.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti custoditi e movimentati dalle amministrazioni dello Stato. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa. )) --------------- AGGIORNAMENTO (87)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.
Entrata in vigore il 14 dicembre 2021
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