Articolo 39 quinquies del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Articolo 39 quaterArticolo 37 bis
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Art. 39-quinquies.
(Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico).

1. Con provvedimento del Direttore dell' ((Agenzia delle dogane e dei monopoli)) , da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati. I prezzi di vendita relativi ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a) e b), sono fissati con riferimento al chilogrammo convenzionale, pari, rispettivamente, a: ((87)) a) 200 sigari;
b) 400 sigaretti;
c) 1000 sigarette.
2. Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono stabilite con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale, di seguito denominato "PMP-sigarette", determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantita' totale delle medesime sigarette. (52)
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2014, N. 188 .

------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che l'efficacia della presente modifica decorre dal 1° gennaio 2015. --------------- AGGIORNAMENTO (87)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.
Entrata in vigore il 28 luglio 2023
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