Articolo 25 del Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
Articolo 16 sexiesArticolo 26
Versione
24 ottobre 2018
Art. 25. Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale 1. All' articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 , le parole «organico superiore a 100 unita' lavorative e» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, puo' essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarieta' sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale gia' dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al comma 2.».
Entrata in vigore il 24 ottobre 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente