Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139
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15 giugno 2022
Art. 7. Indennita' di presenza festiva 1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, al personale che presta servizio in un giorno festivo e' attribuita un'indennita' nella misura giornaliera lorda di lire 19.000 per ogni turno. (6) ((9)) 2. A decorrere dal 1 gennaio 2001, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto e' attribuito per ciascuna festivita', in luogo dell'indennita' di cui comma 1, un compenso nella misura lorda di lire 63.000. (4) ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio, 2 giugno e Ferragosto il compenso di cui all'articolo 7, comma 2, del biennio economico Forze armate 2000-2001 e' rideterminato nella misura lorda di euro 40,00". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R 5 novembre 2004, n. 302 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all' articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139 , e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di Euro 12,00". --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettere a) e b)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare:
a) che presta attivita' lavorativa in un giorno festivo, matura l'indennita' di cui all' articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139 , nella misura giornaliera di euro 14,00;
b) chiamato a prestare attivita' lavorativa nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1° maggio, 2 giugno e Ferragosto e' attribuito per ciascuna festivita', in luogo dell'indennita' di cui alla lettera a), un compenso giornaliero nella misura di euro 40,00".
Entrata in vigore il 15 giugno 2022
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