Articolo 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244
Articolo 2Articolo 4
Versione
27 marzo 1924
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Versione
9 maggio 2025
Art. 3. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025
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